Corte Suprema di Cassazione SS.UU. n. 6459 - 6 marzo 2020
Il pactum fiduciae che obbliga il fiduciante a ritrasferire al fiduciario l’immobile acquistato da un terzo non richiede la forma scritta ad substantiam, in quanto riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza. La successiva dichiarazione unilaterale scritta a mezzo della quale il fiduciario dà atto che il vero proprietario dell’immobile è il fiduciante e si impegna al trasferimento a semplice richiesta costituisce una promessa di pagamento ed esonera il fiduciante dall’onere di provare il rapporto fiduciario, che si presume fino a prova contraria.