La cessione delle quote di una società di diritto lussemburghese dal trustee di un trust a una holding non è soggetta a imposta di registro qualora non sia stata stipulata in Italia (e manchi dunque il presupposto della territorialità) e non si ravvisi il caso dell’uso dell’atto di cessione in Italia di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986.
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