Corte Suprema di Cassazione, V Sez. Civ. ordinanza n. 8149 – 14 marzo 2022
L’istituzione di un trust autodichiarato su beni immobili e a vantaggio dei figli dei disponenti-trustee sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall’imposta di donazione in quanto produce soltanto efficacia segregante. Il presupposto dell’imposta proporzionale non si realizzerà neppure in futuro, atteso che i beni in trust non verranno trasferiti ai beneficiari, avendo il trust il solo fine di assicurare a questi ultimi un contributo economico, patrimoniale e finanziario fino al raggiungimento da parte loro di un'autonomia economica.