Corte Suprema di Cassazione, V sez. civ. sentenza n. 410 - 10 gennaio 2022
Il conferimento di un immobile in un trust istituito da due coniugi per estinguere, mediante il ricavato della vendita dell’immobile medesimo, un debito gravante su uno di loro è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto meramente strumentale e attuativo dello scopo segregativo. Un trasferimento imponibile con l’imposta sulle successioni e donazioni è riscontrabile soltanto nell’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.