Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 13525 - 2 luglio 2020
L’istituzione di un trust autodichiarato avente quale beneficiario finale il disponente, se in vita, e altrimenti i suoi discendenti in linea retta è esente dall’imposta di donazione in quanto non determina alcun incremento patrimoniale in capo al soggetto beneficiario. Il momento impositivo deve individuarsi in quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari.