Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Civile n. 22758 - 12 settembre 2019
Il conferimento di denaro attraverso assegni circolari in un trust istituito per scopi caritatevoli e filantropici è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in quanto la circostanza, prevista nell'atto istitutivo, per la quale il trustee può operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali e filantropiche costituisce di per sé un trasferimento ed un arricchimento rilevanti quali presupposto di detta imposta.