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Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 24287, n. 24288, n. 24289, n. 24290, n. 24291 - 30 settembre 2019

Un fondo pensione giapponese, amministrato da un istituto di credito giapponese – che aveva costituito una società statunitense la quale aveva affidato la gestione delle proprie disponibilità ad una società di gestione patrimoniale che investiva in azioni di società italiane, affidate in deposito ad una società straniera, la quale ultima curava l'incasso dei dividendi e li retrocedeva alla società statunitense, che, a sua volta, li retrocedeva all'istituto di credito giapponese, nella sua qualità di trustee del fondo pensione – ha diritto, in quanto beneficiario effettivo dei dividendi, percepiti per il tramite di un soggetto interposto, di godere dei benefici previsti dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Giappone sugli importi relativi ai dividendi medesimi.