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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 31806 - 5 dicembre 2019

Il bene acquistato dal trustee su richiesta del disponente e sottoposto alla normale tassazione sui trasferimenti deve essere sottoposto all'imposta di successione al termine del trust in ragione del trasferimento mortis causa ai beneficiari eredi del disponente. Le somme di denaro conferite in trust e non tassate all’epoca del conferimento devono essere assoggettate all'imposta di successione alla cessazione del trust stante il trasferimento mortis causa ai beneficiari eredi del disponente.