Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 8082 - 23 aprile 2020
L’istituzione di un trust autodichiarato il cui disponente-trustee individua quali beneficiari finali, per una parte del fondo, sé medesimo e il coniuge, se in vita, e altrimenti i discendenti e, per altra parte del fondo, sé medesimo, il cognato e la suocera, se in vita, e altrimenti i loro legittimi eredi è esente da imposizione proporzionale in quanta manca un effettivo trasferimento di beni e diritti che dia luogo al presupposto impositivo del reale arricchimento.