Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 8082 - 23 aprile 2020
L’istituzione di un trust autodichiarato avente ad oggetto beni immobili e il cui disponente‑trustee individui quali beneficiari di un sottofondo se stesso e la moglie, se in vita, altrimenti, i discendenti, e di un altro sottofondo se stesso, il cognato e la suocera, se in vita, altrimenti, i loro eredi legittimi è esente da imposizione proporzionale in quanto non realizza il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti, trasferimento riscontrabile soltanto nell’eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari.