L’istituzione di un trust autodichiarato avente ad oggetto beni immobili e il cui disponente‑trustee individui quali beneficiari di un sottofondo se stesso e la moglie, se in vita, altrimenti, i discendenti, e di un altro sottofondo se stesso, il cognato e la suocera, se in vita, altrimenti, i loro eredi legittimi è esente da imposizione proporzionale in quanto non realizza il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti, trasferimento riscontrabile soltanto nell’eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari.
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