L’istituzione di un trust autodichiarato il cui disponente-trustee individua quali beneficiari finali, per una parte del fondo, sé medesimo e il coniuge, se in vita, e altrimenti i discendenti e, per altra parte del fondo, sé medesimo, il cognato e la suocera, se in vita, e altrimenti i loro legittimi eredi è esente da imposizione proporzionale in quanta manca un effettivo trasferimento di beni e diritti che dia luogo al presupposto impositivo del reale arricchimento.
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