Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 11099 - 27 aprile 2021
L’istituzione di un trust autodichiarato è esente da imposizione proporzionale in quanto non realizza un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, unico elemento idoneo a esprimere capacità contributiva. La tassazione in misura proporzionale è correlata all'esecuzione del programma del trust e dunque al trasferimento dei beni ai beneficiari, allorché il predetto effettivo incremento patrimoniale si concretizza.