Corte Suprema di Cassazione V sezione civile, ordinanza n. 13816 - 20 maggio 2021
L’istituzione di un trust autodichiarato istituito allo scopo di provvedere alla migliore soddisfazione, nel rispetto della par condicio creditorum, dei creditori personali del disponente e, con l'eventuale residuo, dei creditori di società in favore delle quali il disponente medesimo aveva rilasciato fideiussioni è esente dall’imposta sulle donazioni in quanto non manifesta alcuna capacità contributiva in capo al disponente-trustee.