Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 20408 - 16 luglio 2021
L’istituzione di un trust autodichiarato, in cui vi è anche la possibilità che il beneficiario finale si identifichi con il disponente stesso, è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipocatastali in misura fissa in quanto non realizza un reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti.