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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 22182 - 14 ottobre 2020

L’istituzione di un trust auto-dichiarato i cui beneficiari finali sono individuati nella stessa disponente se in vita e altrimenti nel coniuge e nei discendenti in linea retta non è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero e unico presupposto dell'imposta proporzionale.