Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 22568 - 10 agosto 2021
Il conferimento in un trust a vantaggio di uno dei due disponenti e dei di lui discendenti, nonché di altri soggetti da individuarsi secondo i criteri indicati nell’atto istitutivo è esente da imposta di donazione in quanto non dà luogo a un trasferimento imponibile, essendo meramente strumentale. Il presupposto dell’imposizione proporzionale si ravvisa soltanto nell’eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, a compimento e realizzazione del trust medesimo.