Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 24420 - 3 novembre 2020
L’istituzione di un trust autodichiarato i cui beneficiari sono i disponenti sconta l’imposta ipotecaria e castale in misura fissa ed è esente dall’imposta di donazione in quanto non realizza alcun trasferimento patrimoniale intersoggettivo. Il trasferimento imponibile in misura proporzionale è riscontrabile nell’eventuale attribuzione finale dei beni in trust al beneficiario, anche qualora questi sia individuato fin dal principio nell’atto istitutivo.