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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile ordinanza n. 24710 - 1 dicembre 2020

L’istituzione di un trust autodichiarato con l’indicazione quali beneficiari della madre del disponente e di un terzo è esente dall’imposta di successione e donazione in quanto non comporta un’attribuzione definitiva al trustee, che è tenuto solo ad amministrare e custodire i beni in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari. Un effettivo e definitivo incremento patrimoniale costituente presupposto dell’imposizione proporzionale si produce soltanto - se e quando il trust abbia compimento - in capo al beneficiario finale.