Il conferimento di beni in un trust istituito allo scopo di soddisfare i debiti contratti dal disponente con istituti di credito, con riserva dell’eventuale residuo al figlio di costui, è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non comporta alcun arricchimento patrimoniale né per gli istituti di credito, essendo soltanto rivolto a consentire che essi possano conseguire il soddisfacimento dei loro crediti, né per il figlio del disponente. Detto arricchimento si verificherà in capo a quest’ultimo solo eventualmente e in futuro.
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