Il trustee britannico di un trust che abbia investito in titoli azionari emessi da società italiane e abbia incassato i relativi dividendi, regolarmente contabilizzandoli e assoggettandoli a tassazione nel Regno Unito, non ha diritto di credito d’imposta su tali dividendi ai sensi della Convenzione tra l’Italia e il Regno Unito sul divieto di doppia imposizione, in quanto, sebbene la Convenzione sia applicabile al trust, il trustee non ha chiarito se il trust appartenesse al modello opaco o trasparente e dunque non ha permesso l’identificazione del beneficiario effettivo dei dividendi percepiti, così mancando un requisito richiesto per il riconoscimento del credito d’imposta.
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