Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile ordinanza n. 22089 - 13 ottobre 2020
L’istituzione di un trust autodichiarato è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto l’affidamento di beni al trustee non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.