Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile ordinanza n. 28796 - 16 dicembre 2020
Il conferimento in trust è esente dall’imposta di donazione e sconta le imposte ipocatastali in misura fissa in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile, essendo meramente attuativo dello scopo di segregazione. L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo in caso di eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari, posto che solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di capacità contributiva.