Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile ordinanza n. 28839 - 16 dicembre 2020
La circostanza che il trust istituito una srl in liquidazione al fine di realizzare la migliore e proficua liquidazione del patrimonio sociale nell'interesse dei beneficiari-creditori sociali sia non riconoscibile (in quanto istituito quando la disponente versava in stato di insolvenza) comporta la nullità del relativo conferimento e non esenta dall'obbligo di chiederne la registrazione. Siffatto conferimento sconta le imposte ipocatastali in misura fissa perché non comporta alcuna attribuzione patrimoniale immediata in capo al trustee né un effetto traslativo reale e definitivo in capo ai beneficiari. L’imposizione proporzionale graverà sugli acquirenti dei beni il ricavato della cui vendita andrà ai beneficiari-creditori sociali.