Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile ordinanza n. 2894 - 7 febbraio 2020
In tema di contenzioso tributario il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un trust in persona del suo legale rappresentante presenta un difetto strutturale che può essere sanato esclusivamente con la costituzione del trustee.
Unico legittimato passivo delle obbligazioni tributarie – oltre al beneficiario – è il trustee e non il trust, il quale non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato.