Corte d’Appello Milano – 10 gennaio 2023
L’atto di destinazione tramite cui una correntista vincola titoli e valori mobiliari depositati su conti aperti presso una banca a vantaggio di sé, del coniuge e della figlia, affidandone la gestione a un professionista di fiducia, non può fondare alcuna responsabilità della banca per le operazioni poste in essere dal gestore, in quanto la banca, sebbene a conoscenza dell’atto di destinazione, non è legittimata dalle sue disposizioni (l’atto prevedeva che il gestore amministrasse i beni in via esclusiva e potesse trasferire denaro e valori presso altri intermediari senza che la banca potesse impedirlo) a esercitare alcun sindacato sul merito di dette operazioni e dunque non ha alcun obbligo di controllo sulle medesime.