Tribunale Monza – 10 novembre 2022
Il giudice italiano è privo di giurisdizione sulla azione intentata dall’ex trustee per impugnare la propria revoca ed essere reintegrato nell’ufficio in quanto, considerato che l’atto istitutivo contiene clausola di proroga della giurisdizione che devolve alla Corte di Jersey ogni controversia relativa “all’istituzione, validità ed effetti del Trust”, la revoca impugnata rientra nel novero degli effetti del trust e il trustee, non essendo in posizione di terzietà rispetto al trust, è vincolato da detta clausola.