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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Commissione Tributaria Regionale Lazio, Roma - 13 luglio 2022

il ritorno dei beni (la metà indivisa del diritto di usufrutto su un immobile) in trust in capo al disponente a seguito della cessazione del trust non può essere qualificato come acquisto dei beni stessi, rilevante per il decorso del termine quinquennale entro cui la cessione a titolo oneroso di tali beni realizza una plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, in quanto l'istituzione del trust non comporta un effetto traslativo in favore del trustee e il ritrasferimento del bene al disponente alla cessazione del trust è una mera reintestazione, che esclude un trasferimento di ricchezza.