Tribunale Roma – 12 gennaio 2023
Il trust autodichiarato non è di per sé nullo in quanto non è necessario che la disponente e il trustee siano persone diverse, né è causa di nullità la circostanza che la disponente-trustee si riservi alcune prerogative beneficiarie (la disponente-trustee aveva mantenuto la residenza nell’immobile).
Siffatto trust non può ritenersi simulato se non viene fornita alcuna prova dell’esistenza di un accordo simulatorio fra la disponente-trustee e i beneficiari.
Siffatto trust, i cui beneficiari sono i due figli della disponente-trustee, integra una donazione indiretta in favore di costoro, ma non viola il divieto dei patti successori.
Il trust autodichiarato istituito dalla moglie, fideiussore del marito nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni è revocabile ex art. 2901 cod. civ.: l’eventus damni sussiste per non avere la disponente-trustee dimostrato di essere rimasta proprietaria di altri beni idonei a soddisfare il credito, mentre la scientia damni in capo alla disponente-trustee, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalle circostanze che il trust è stato istituito nell’imminenza del recesso della banca dal conto corrente e dal finanziamento intestati al debitore principale e che la disponente-trustee era separata consensualmente dal debitore principale e aveva prestato le fideiussioni in costanza di matrimonio, impegnandosi a tenersi informata sulle condizioni patrimoniali del marito.