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Tribunale Santa maria Capua a Vetere- 17 gennaio 2023

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito da una persona fisica, poi fallita, sul proprio intero patrimonio immobiliare per la cura e l’assistenza di un parente è revocabile ex art. 64 l. fall., considerato che il vincolo è stato posto in essere poco meno di un anno prima della declaratoria di fallimento e ha natura di atto a titolo gratuito e che, sebbene il vincolo possa integrare l’adempimento di un dovere morale, non può ritenersi soddisfatto il requisito della proporzionalità tra la liberalità e il patrimonio della persona fisica costituente.