Corte d’Appello Venezia – 5 gennaio 2023
Sono revocabili ex art. 2901 cod. civ. i vincoli di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. posti in essere da due costituenti, fideiussori di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni: l’eventus damni sussiste in re ipsa, non potendo essere escluso né dalla permanenza in capo ai costituenti della titolarità di partecipazioni societarie (trattandosi di beni notoriamente soggetti a variazioni di valore) né dal fatto che sui beni oggetto dei vincoli sono iscritte ipoteche a favore di terzi, mentre la scientia damni in capo ai costituenti si desume dalla loro qualità di soci della debitrice principale. A prescindere dalla natura gratuita o onerosa di siffatti vincoli, i loro beneficiari – le mogli dei costituenti – devono ritenersi a conoscenza del pregiudizio per i creditori, tenuto conto del rapporto di coniugio e convivenza e del loro coinvolgimento nell’attività di impresa dei rispettivi consorti.