Tribunale Ragusa – 28 aprile 2022
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust autodichiarato istituito dal disponente-trustee, fideiussore di una s.r.l. nei confronti di un istituto di credito, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per non avere il disponente dimostrato che il patrimonio residuo è tale da soddisfare le ragioni del creditore, né può essere escluso per la preesistenza di una iscrizione ipotecaria sui beni in trust, mentre la scientia damni in capo al disponente-trustee, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust (a vantaggio dei discendenti in linea retta del disponente-trustee), si desume dalla collocazione temporale dell’atto istitutivo, successivo all’assunzione dell’impegno fideiussorio e alla notifica del decreto ingiuntivo da parte dell’attrice in revocatoria.