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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello di Firenze - 20 febbraio 2023

L’eventus damni rilevante per l’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso il conferimento in trust non è escluso dall’esistenza di ulteriori beni su cui il creditore agente in revocatoria possa soddisfarsi, qualora il valore di questi beni sia inferiore al capitale dovuto al creditore agente in revocatoria, né dal fatto che alcuni degli immobili conferiti in trust siano ipotecati. Il trust istituito per adempiere all’obbligo di mantenimento del figlio minore, assunto dal disponente in sede di separazione dal coniuge, deve ritenersi a titolo gratuito a fini dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.; il conferimento in siffatto trust non può essere considerato adempimento di un debito scaduto, non assoggettabile a revocatoria ex art. 2901, co. 3, cod. civ. Qualora il trust sia stato istituito per soddisfare le esigenze di moglie e discendenti, il requisito soggettivo della revocatoria ex art. 2901 cod. civ. in capo al disponente emerge ipso facto, giacché vincolare beni in via esclusiva alla soddisfazione di tali bisogni equivale a sottrarli alla generica garanzia patrimoniale, pregiudicando l'interesse dei creditori.