Corte Suprema di Cassazione, V sez. penale n. 7414 – 21 febbraio 2023
L’istituzione di un trust nel quale l’amministratore di una s.n.c. faccia confluire beni immobili personali e il cui trustee si impegni, in sede di concordato della s.n.c. stessa – poi regolarmente omologato –, a devolvere ai creditori sociali l’immobile in cui si svolge l’impresa (una farmacia) e a garantire tutti i crediti prededucibili e privilegiati e il 45% dei crediti chirografari non integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in capo al disponente, a nulla rilevando l’inopponibilità al fallimento di questo impegno e considerato che non si è verificato alcun inadempimento del medesimo.