• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, II sez. civ. ordinanza n. 5073 - 17 febbraio 2023

(in One legale) Il legittimario che assuma essere stato leso dal trust inter vivos e discrezionale (sono riservate alla valutazione discrezionale del trustee sia l’individuazione dei beneficiari che la misura delle attribuzioni, da effettuare entro un termine di 80 anni) ha a disposizione unicamente il rimedio dell’azione di riduzione; siffatta azione dovrà essere esercitata nei confronti del trustee qualora questi non abbia distribuito il fondo ai beneficiari e sia dunque ancora titolare del fondo in trust, mentre dovrà essere indirizzata nei confronti dei beneficiari nel caso in cui questi ultimi abbiano ricevuto il fondo dal trustee ovvero siano stati individuati nell’atto istitutivo.

Qualora la quota di riserva spettante al legittimario possa essere soddisfatta mediante le assegnazioni di beni in trust da parte del trustee, la nullità di cui all’art. 549 cod. civ. – che colpisce pesi o condizioni sulla quota di legittima – riguarderà solo la previsione di un termine particolarmente lungo (80 anni) entro il quale il trustee deve esercitare il potere di assegnazione.

La nullità del mandato a donare ex art. 778, co. 2, cod. civ. non riguarda il trust liberale, in quanto quest’ultimo costituisce una donazione indiretta; deve comunque ritenersi in linea con questa norma il trust discrezionale i cui possibili beneficiari siano ricompresi all’interno di una limitata cerchia.