Corte d’Appello Firenze - 21 marzo 2023
La circostanza che la persona fisica che riveste l’ufficio di trustee sia citata in giudizio nella sua qualità di trustee non fa sì che si sia inteso rivolgersi a lui quale legale rappresentante del trust, ma si giustifica in relazione all’oggetto della domanda di cui all’art. 2932 cod. civ., rientrante nella proprietà attribuita a tale medesima persona in qualità di trustee.
La clausola dell’atto istitutivo secondo cui “ogni controversia relativa all’istituzione o agli effetti del trust o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Strumento” è sottoposta alla giurisdizione italiana radica questa giurisdizione in ogni controversia relativa ai diritti dei beneficiari, quale quella con cui il beneficiario chiede ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento del fondo in trust.
In un atto istitutivo il quale preveda, in due clausole, che i beneficiari finali sono il trustee per la quota di 3/5 e l’attore per la quota di 2/5 e, in un comma di una di queste due clausole, che l’unico beneficiario finale è l’attore qualora il disponente muoia prima del termine finale della durata del trust - circostanza concretamente verificatasi - non sussistono indici di incertezza negoziale, ragion per cui questo atto istitutivo deve essere interpretato ricostruendo la comune intenzione delle parti sulla base del testo, senza valorizzare elementi estrinseci né ricorrere all’art. 1371 cod. civ. a sostegno di un’esegesi meno gravosa per il trustee obbligato a titolo gratuito.
In nessun modo la clausola dell’atto istitutivo che esonera il trustee da responsabilità per violazioni dell’atto medesimo può precludere la condanna del trustee alle spese processuali.