Corte d’Appello Brescia - 11 aprile 2023
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. l’apporto in trust di un immobile sul quale l’apportatore (il trust era stato istituito dal padre di costui a vantaggio esclusivo della moglie del disponente, madre dell’apportatore) si è riservato il diritto di abitazione vita natural durante, dovendosi ritenere che detto apporto, effettuato pochi giorni prima che l’apportatore rilasciasse alla banca agente in revocatoria fideiussione in favore di una s.r.l., sia dolosamente preordinato a pregiudicare le ragioni creditorie: all’epoca dell’apporto la società garantita, di cui l’apportatore era amministratore e socio unico, presentava un risultato economico negativo e per la beneficiaria del trust non sarebbe stata di alcuna utilità la nuda proprietà dell’immobile, del quale, per contro, l’apportatore aveva mantenuto la piena disponibilità.