Corte giustizia tributaria secondo grado Basilicata Potenza– 30 gennaio 2023
Il contribuente il quale conferisca in trust l’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa e successivamente acquisti altro immobile, invocando l’applicazione delle medesime agevolazioni e pertanto dichiarando di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, non ha diritto alle agevolazioni qualora l’esame dell’atto istitutivo lasci emergere che l’attribuzione al trustee costituisce un fatto formale, rimanendo la proprietà sostanziale in capo al contribuente-disponente.