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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – 11 aprile 2023

Il fondo di un trust il cui disponente non ha mantenuto né poteri di gestione sul fondo medesimo né il diritto di ottenerne i beni, essendo stato egli irrevocabilmente escluso dal novero dei beneficiari, potrebbe essere considerato comunque appartenente al disponente, in quanto il conferimento in trust realizza un cambio provvisorio di intestatario formale del bene e non un vero e proprio passaggio di proprietà in senso sostanziale, difettando il trustee di un potere di disposizione pieno e incondizionato, d’altronde, il disponente è obiettivamente in grado di esercitare un’influenza sostanziale sui beni in trust, vuoi perché è in grado di riacquisirne anche la proprietà formale (per cessazione anticipata del trust ovvero per rifiuto da parte dei beneficiari di accettare il trasferimento dei beni), vuoi perché, istituendo il trust e affidandone la gestione a soggetti di sua fiducia, da lui scelti, il disponente è in grado preventivamente di orientarne l’utilizzo (il collegio giudicante rimette la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

Il disponente potrebbe trovarsi in una condizione di controllo rispetto ai beni conferiti in trust per il solo fatto di avere individuato il trustee, il guardiano e i beneficiari e determinato il programma negoziale (il collegio giudicante rimette la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea).