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Corte giustizia tributaria secondo grado Lombardia – 7 marzo 2023

La fittizietà fiscale di un trust non può desumersi dalla clausola dell’atto istitutivo che impone al trustee di non interferire negli affari delle società le cui partecipazioni siano incluse nel fondo in trust, salvo che venga a conoscenza di illeciti da parte dell’amministratore, in quanto queste limitazioni non comportano automaticamente che le partecipazioni restino sotto il controllo del disponente, anche considerato che questi non è tra gli amministratori di dette società.

La fittizietà fiscale di un trust non può desumersi dalla clausola dell’atto istitutivo che prevede il power of resettlement del trustee, esercitabile con il consenso del guardiano, in quanto né il trustee né il guardiano devono chiedere il benestare del disponente ai fini dell’esercizio di questo potere e non si dà documentazione comprovante ordini o direttive provenienti dal disponente.

La fittizietà fiscale di un trust non può desumersi né dalla qualifica di beneficiario in capo al disponente, né dal fatto che nel corso della durata del trust siano mutati i beneficiari, né dalla previsione di un guardiano individuato in una persona diversa dal disponente, né, infine, dagli spostamenti di sede del trust (da Jersey alla Nuova Zelanda e poi in Italia).