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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Milano - 15 giugno 2023

I beneficiari di un trust istituito per far fronte ai bisogni della famiglia del disponente non sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento nel trust, in quanto, essendo il conferimento a titolo gratuito, lo stato soggettivo del beneficiario non è elemento costitutivo della fattispecie. L’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso il conferimento in trust è utilmente esperita qualora l’attore produca in giudizio il solo atto di conferimento e non anche l’atto istitutivo.