Tribunale Vicenza - 21 giugno 2023
Il trustee è litisconsorte necessario nel giudizio per far dichiarare nullo il trust, in quanto titolare dei diritti sul patrimonio confluito nel trust. Il trust familiare istituito da una coppia di coniugi, uno dei quali – all’epoca dell’istituzione – amministratore di una società poi fallita (questi sarà in seguito condannato al risarcimento danni nei confronti del fallimento), è nullo in quanto non realizza la perdita di controllo sui beni conferiti da parte dei disponenti, come si desume dalle circostanze che i disponenti si sono riservati il diritto di abitazione sugli immobili conferiti, che la scelta del trustee è caduta dapprima sul sindaco della società poi fallita e solo nell’imminenza della dichiarazione di fallimento su altra persona legata ai disponenti da stretti rapporti familiari, societari e d’affari, che i disponenti sono beneficiari diretti del reddito, che i disponenti, nell’esercizio delle funzioni di guardiano (il primo guardiano è stato il marito, cui è subentrata la moglie), sono dotati di poteri così ampi da privare il trustee di autonomia decisionale e operativa (il trustee deve ottenere il consenso del guardiano per qualsiasi atto inerente i beni in trust), nonché del potere di revocare il trustee.