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Corte Suprema di Cassazione, I sez. civ. ordinanza n.2799 - 15 giugno 2023

In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di più soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte del fiduciario posto all'estremità della catena, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno cagionato al fiduciante-socio originario che ha visto leso il suo diritto al ritrasferimento della partecipazione, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito la mancata evocazione in giudizio del fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.