Commissione Tributaria Provinciale Udine - 28 marzo 2022
Il trust opaco nel quale i due soci di una s.n.c. hanno conferito l’attività commerciale (bar e ristorazione) esercitata dalla s.n.c., per poi sciogliere la società l’anno dopo, non può essere ritenuto fiscalmente inesistente per essere i disponenti beneficiari del trust e uno di essi trustee e tenuto conto che, anche se a mezzo dell’istituzione del trust si sia in concreto realizzato un risparmio di imposta, la scelta di operare secondo schemi giuridici leciti rientra nella libera discrezionalità dell’imprenditore.