• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Bari – 3 luglio 2023

È utilmente esperita l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. diretta sia verso l’atto istitutivo che verso il conferimento in trust.

Il trust istituito per sovvenire ai bisogni del figlio invalido del disponente è lecito.

La simulazione del trust non può essere provata dimostrando che il disponente intendeva sottrarre i beni conferiti in trust alla garanzia generica dei creditori, né tramite le circostanze che il disponente si sia riservato alcuni poteri e facoltà e che il trust sia maturato nel contesto familiare.

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in siffatto trust posto in essere dal disponente successivamente alla commissione di fatti per i quali è stato condannato al risarcimento dei danni in favore degli agenti in revocatoria: l’eventus damni sussiste per essere il disponente rimasto titolare di un patrimonio residuo assolutamente insufficiente in relazione alle pretese creditorie, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, sussiste in quanto questi era a conoscenza della consistenza del proprio patrimonio.