Corte d’Appello Catanzaro – 6 luglio 2023
Qualora il creditore agente in giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust abbia citato in giudizio anche i beneficiari, in relazione ai quali viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva, le spese di lite possono essere compensate tra il creditore e i beneficiari, in quanto ricorrono gravi ed eccezionali ragioni date dalle oscillanti soluzioni giurisprudenziali sulla questione della legittimazione passiva e del litisconsorzio necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust.
Qualora un creditore intervenga volontariamente nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust al momento dell’udienza di precisazione delle conclusioni, dunque quando è stata esaurita la fase della deduzione istruttoria ed è maturata la relativa preclusione, la sua domanda deve essere rigettata in quanto non viene assolto l’onere di provare le condizioni dell’azione.