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Corte d’Appello Cagliari – 7 luglio 2023

Il beneficiario di un trust familiare, convenuto in giudizio per la revocatoria del conferimento in trust ex art. 2901 cod. civ., non può, nel costituirsi, proporre opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. lamentando che il suo pregiudizio deriverebbe dall’accertamento – con pronuncia passata in giudicato – del credito vantato dall’istituto di credito-attore verso il fideiussore-disponente, in quanto detto beneficiario non vanta alcun diritto incompatibile con questo credito. Quanto agli effetti che si riverberano sul conferimento in trust a seguito dell’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., essi riguardano solo indirettamente la posizione dei beneficiari.