Corte d’Appello Palermo – 14 luglio 2023
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di un immobile in trust (con beneficiari i figli della disponente e trustee la di lei madre) posto in essere dalla disponente successivamente alla affermazione in riconvenzionale (nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla disponente) di un credito da parte del creditore agente in revocatoria: l'eventus damni sussiste per avere la disponente conferito in trust l'unico immobile di cui è titolare, mentre la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla datazione del conferimento, posteriore all'esito della CTU che aveva accertato la consistenza del credito vantato in riconvenzionale.
Il conferimento in un trust familiare, i cui beneficiari sono i figli della disponente, non può intendersi effettuato a titolo di adempimento di pregressi debiti scaduti della disponente verso il trustee, perché una simile destinazione non emerge dall'atto istitutivo. In ogni caso, una destinazione del genere integrerebbe una dato in solutum, sempre suscettibile di revocatoria in quanto esulante dall'art. 2901, co. 4, cod. civ.