Corte Suprema di Cassazione, II sez. civile ordinanza n. 23962 – 7 agosto 2023
Nel giudizio instaurato dal guardiano di un trust – nel cui fondo era un immobile – il quale agisca in giudizio per far dichiarare nullo un secondo trust e il conseguente acquisto dell’immobile stesso da parte di codesto trust, deducendo che la relativa vendita era stata effettuata senza il necessario consenso del guardiano medesimo, la persona che rivestiva l’ufficio di trustee del primo trust all’epoca dell’istituzione del secondo trust e del trasferimento dell’immobile deve ritenersi litisconsorte necessaria.
La domanda giudiziale di nullità del trasferimento di un immobile da un trust a un distinto trust, nonché del successivo trasferimento dello stesso immobile a una s.r.l., è utilmente trascritta se la trascrizione è eseguita entro cinque anni dalla trascrizione dell’originario trasferimento.