Tribunale Torino – 19 settembre 2023
Il termine dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell’azione revocatoria coincide con la data della trascrizione dell’atto istitutivo, essendo da tale data che il diritto del trustee diviene opponibile a terzi.
Il trustee è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Il trustee cessato non è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente – socio, amministratore e fideiussore della s.r.l. debitrice principale – successivamente al rilascio della fideiussione: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume per avere egli conferito in trust denaro e oltre tredici immobili (beni eccedenti rispetto al fine, dichiarato nell’atto istitutivo, di adempiere all’obbligazione di mantenimento delle figlie minori sancita in sentenza),mentre l’eventus damni sussiste per non essere il residuo patrimonio del disponente, composto da immobili ipotecati e partecipazioni in società in perdita, sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.